STUDIO ANSALDI S.R.L.
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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 9 giugno 2025
OGGETTO: Bonus assunzione di giovani under 35 anni.
Spettabile Azienda,
fino al 31 dicembre 2025 è previsto l’esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato anche part time, di giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’Inps ha provveduto a fornire istruzioni operative a mezzo della circolare n. 90/2025.
Indicazioni applicative
Il beneficio anzidetto si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale; restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Per quest’ultima tipologia contrattale viene specificato che la presenza di tali rapporti, precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata, non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non rientra infine, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, mentre al contrario sono ricomprese le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
I beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ma non la P.A..
Le condizioni di spettanza riguardano quei lavoratori che, alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
Si ricorda che la misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’Inail, per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata. In relazione alla Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il limite sopra indicato è innalzato a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Solo quest’ultima misura, in quanto rivolta a una specifica platea di destinatari e differenziata nell’entità per i datori di lavoro, è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.
In relazione all’aspetto temporale viene indicato che beneficeranno dell’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Anche in tale ambito vi è una diversità per le assunzioni effettuate in una sede sita nella ZES unica per il Mezzogiorno; per tali casistiche il periodo interessato sarà infatti dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, fino al 31 dicembre 2025.
Misura del beneficio
Dato che il beneficio risulta pari all’esonero dal versamento contributivo del 100%, per la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, a partire dalla data dell’evento incentivato, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, viene indicato che nel caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.
Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità; in tale ipotesi è quindi consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Viene ricordato che l’esonero è escluso per talune forme di contribuzione previdenziale minore e per i premi Inail.
Da notare che l’agevolazione per l’assunzione di giovani spetta nei limiti delle risorse annuali specificatamente stanziate; per tale motivo l’Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei detti limiti di spesa. Qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Inps non procede all’accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l’accesso agli incentivi.
Condizioni
Viene previsto che il diritto alla fruizione dell’agevolazione sia subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015, e al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; è inoltre subordinato al rispetto di quanto previsto ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006.
Riguardo il requisito anagrafico del lavoratore, 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni), lo stesso è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata. Detto lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve inoltre essere mai stato occupato a tempo indeterminato. L’Inps, sul proprio sito, mette a disposizione una utility che fornisce informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: www.inps.it ed è raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Strumenti” > “Vedi tutti gli strumenti” > “Rapporti a tempo indeterminato – Verifica”.
Su tale aspetto viene evidenziato come non si abbia diritto alla fruizione dell’esonero, tra gli altri casi, anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
Attenzione anche a una causa ostativa, legata all’impossibilità di spettanza dell’agevolazione, che si realizza nel caso si sia verificato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte del datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata nella stessa unità produttiva, ovvero nei 6 mesi successivi se riguardante un lavoratore con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva.
La circolare, inoltre, affronta anche alcuni casi operativi pratici; per la trattazione si rimanda al testo di prassi.
In linea generale si tratta di un’agevolazione generalizzata, ossia potenzialmente rivolta a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La disciplina del predetto esonero, pertanto, non è sussumibile tra quelle disciplinate ex articolo 107, Tfue.
Il beneficio rivolto specificatamente ai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, si configura invece quale misura selettiva che, come tale, necessita per la sua operatività dell’autorizzazione della Commissione Europea. La Commissione, con decisione del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in trattazione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Ciò significa tuttavia che, date le previsioni del Regolamento UE, l’assunzione agevolata dovrà comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Per tale valutazione si dovrà porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione.
Coesistenza con altri incentivi
L’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Viene però confermato che è possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla L. 92/2012, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato, mentre non sarà possibile sovrapporlo con alla c.d. decontribuzione sud. Il beneficio non risulta cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione dei lavoratori disabili, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Nel testo della circolare sono esplicitati esempi di altre casistiche.
Domanda di esonero contributivo
Al fine di ottenere l’agevolazione il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”. Il modulo è disponibile sul sito a decorrere dal 16 maggio 2025. La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate, che per i rapporti non ancora instaurati. In relazione, invece, alle assunzioni poste in essere da datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, dato il loro carattere selettivo sul piano territoriale che quindi costituisce un aiuto di Stato, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
L’Inps, una volta ricevute le domande, sia per i rapporti in corso sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, verificherà il valore dell’agevolazione mediante i propri sistemi informativi centrali per valutare che vi sia sufficiente capienza di risorse. Dopodiché, in caso di esito positivo, fornirà un riscontro di accoglimento della domanda e procederà, se del caso, alla registrazione dell’agevolazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Nel caso di richiesta per assunzione ancora da effettuare, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo pec, o a mezzo posta elettronica ordinaria (email) qualora non sia disponibile un indirizzo pec, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro, e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’Inps invita i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo.
La circolare fornisce, infine, le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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